Il rapporto di lavoro subordinato
Il prestatore di lavoro subordinato si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Il contratto di lavoro è a prestazioni corrispettive e il rapporto si costituisce con il contratto di assunzione; all'assunzione il datore consegna la lettera di assunzione e la comunica al Centro per l'impiego, di norma il giorno precedente. Il codice civile distingue dirigenti, quadri, impiegati e operai.
Il datore esercita il potere gerarchico, direttivo e organizzativo e quello disciplinare, con sanzioni proporzionate e codice disciplinare affisso in luogo accessibile. Le mansioni possono cambiare solo verso compiti equivalenti o superiori. Il lavoratore ha un obbligo di fedeltà: niente affari in concorrenza, niente divulgazione dei metodi dell'impresa.
La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e spetta dal giorno dell'assunzione. Il TFR spetta a tutti i lavoratori, ha carattere retributivo, si rivaluta al 31 dicembre e può essere anticipato, con richiesta motivata, dopo otto anni di servizio. Le ferie sono irrinunciabili, almeno 4 settimane l'anno, e se non godute alla cessazione vengono monetizzate.
Il periodo di prova va stipulato per iscritto e in esso si recede senza preavviso né indennità. Il licenziamento va comunicato per iscritto e richiede giusta causa o giustificato motivo; è nullo se motivato da credo politico o fede religiosa. Nel trasferimento di ramo d'azienda il rapporto continua con l'acquirente.